Art. 3.
(Organizzazione dello sportello unico).

      1. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dello sportello unico, nonché l'individuazione del personale tecnico e amministrativo responsabile dei servizi di cui alla presente legge, sono adottate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.